Facebook (si apre in una nuova finestra) LinkedIn (si apre in una nuova finestra) Dona ora Dona ora

Cerca nel sito

x
Home » Progetti speciali » L’esploratorio » LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

15/01/2023

Di Tania Salvaderi

In questo articolo Tania Salvaderi illustra i cambiamenti che porterà il “Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie”, invitando gli operatori al dialogo e interrogandoli su alcune doverose domande in merito.

Lettura consigliata a: operatori, assistenti sociali

 

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

 

Le tre fasi

La legge Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.” (L. 206/2021), pubblicata il 9 dicembre 2021 ed in vigore dallo scorso 24 dicembre 2021, prevede interventi con diverse scadenze temporali:

  • 22 giugno 2022 entrata in vigore delle norme immediatamente precettive (non nei processi in atto ma in quelli di nuova introduzione) senza necessità di ulteriori interventi normativi
  • 24 dicembre 2022 entrata in vigore delle riforme per le quali è previsto incarico al Governo
  • 31 dicembre 2024 istituzione del "Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie"

 

I cambiamenti: sedi circondariali e distrettuali

Il nuovo tribunale, che sarà istituito dal 24 dicembre 2024 come “Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie”, sarà strutturato in sedi circondariali e sedi distrettuali. 

Le prime verranno istituite presso i tribunali ordinari, in Lombardia presso Lodi, Como, Lecco, e Milano; mentre le seconde presso le corti d’appello, per la Lombardia le sedi saranno a Brescia e a Milano. 

Queste sedi saranno presiedute da un solo giudice togato e avranno le competenze che ad oggi sono attribuite in parte al tribunale dei minorenni e in parte al tribunale ordinario, e riguardano: 

  • l’autorizzazione al riconoscimento dei figli di genitori con legami di parentela
  • il diritto dei nonni ad avere rapporti con i nipoti
  • gli interventi a favore di minori abbandonati o cresciuti da genitori incapaci di occuparsene, l’affidamento dei minori
  • gli interventi attinenti alla limitazione della responsabilità genitoriale, alla decadenza e alla rimozione dei genitori dall’amministrazione dei beni del figlio minore
  • tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale) e quelle riguardanti la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori
  • i procedimenti di competenza del giudice tutelare
  • i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endofamiliare

Le sedi distrettuali saranno invece presiedute da un collegio (giudice togato e onorari) e avranno specifiche competenze nelle seguenti materie: 

  • civili (ad esclusione di quelle affidate alle sedi circondariali), 
  • penali
  • di sorveglianza del tribunale per i minorenni 
  • impugnazioni proposte avverso i provvedimenti emessi dalle sedi circondariali. 

Per quanto riguarda i provvedimenti emessi dalle sedi distrettuali, questi saranno impugnabili con ricorso per Cassazione. 

L’attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà, di fatto, in sezione distrettuale alla quale verranno assegnate solo le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza. Si occuperà, inoltre, del riesame di tutti i provvedimenti, sia definitivi sia provvisori con contenuto decisorio che verranno emessi dalle sezioni circondariali.

 

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE 2

 

Come già anticipato, all’interno di questa legge delega sono previste norme immediatamente precettive. In particolare di immediata applicazione è il nuovo testo dell’art. 403 del Codice Civile in materia di allontanamento del minore, la nomina del curatore speciale del minore e le specifiche rispetto all’iscrizione all’albo dei CTU. Sono previsti termini, a pena di nullità, entro i quali il Pubblico Ministero prima, e il Tribunale per i minori poi, devono fissare udienza (che prima non era prevista), ascoltare i soggetti interessati e convalidare, modificare o revocare l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine disposto dalla “pubblica autorità”. 

L’obiettivo, secondo i promotori della riforma, è quello di razionalizzare il sistema, di evitare la frammentazione delle competenze e di sveltire le procedure.  

 

Il confronto

Con questo cambiamento le domande che sorgono sono molte: quali sono le nuove tempistiche introdotte? Le stesse tengono conto di tutte le complessità relative a minori e adulti coinvolti? La multidisciplinarità e la collegialità vengono arginate, ma le competenze giuridiche del giudice togato saranno sufficienti? 

Una certezza emerge da tematiche così delicate ed importanti: l’impatto emotivo delle tematiche e la difficoltà delle scelte forti e urgenti che un giudice monocratico deve essere chiamato a considerare.  Sarebbe auspicabile un confronto tra operatori, cosa ne pensate?

Nei prossimi articoli affronteremo in maniera approfondita il nuovo testo dell’art.403, la nomina del curatore speciale e le specifiche rispetto alla nomina del CTU.

L'autrice dell'articolo

Tania Salvaderi

MASTERCLASS ONLINE

Sostieni i nostri progetti

Il mosaico - Dona ora

Grazie al tuo aiuto possiamo fare molto per le persone e la comunità: ogni tassello è importante per noi!

Dona ora

Rimani aggiornato sulle nostre attività

(max. 2 newsletter al mese)