Dona ora

Cerca nel sito

x
Home » Progetti speciali » L’esploratorio » C.T.U. & CURATORE SPECIALE

C.T.U. & CURATORE SPECIALE

15/06/2023

La nomina del consulente tecnico d’ufficio e del curatore speciale.

Di Tania Salvaderi

In questo articolo Tania Salvaderi illustra le modifiche previste dalla Riforma Cartabia (D.Lgs.149/2022), in relazione alla nomina delle figure di C.T.U. e curatore speciale. Vediamo insieme di cosa si tratta nello specifico…

Lettura consigliata a: operatori sociali

 

 

Iniziamo con le modifiche della legge in merito alla consulenza tecnica:

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243 del D. Lgs. n. 149/2022"Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata", sono state introdotte delle importanti novità relativamente alla riforma del processo civile, che includono alcuni cambiamenti anche per i consulenti tecnici d'ufficio (detti CTU). 

 

Chi è il CTU? 

E’ un Consulente Tecnico che ha il compito di mettere a disposizione del giudice e del processo informazioni importanti inerenti ad una determinata situazione giuridica. Le Consulenze Tecniche vengono disposte dal Giudice all’interno di un procedimento giuridico (civile o penale, sia per adulti che per minorenni) al fine di permettere l'acquisizione di importanti informazioni che guidino il Giudice stesso nel prendere le migliori decisioni nel processo.

La figura di CTU è molto utile al Giudice, in quanto spesso i temi sui quali egli è chiamato a decidere sono complessi ma soprattutto attinenti ad aree specifiche. Senza il parere di un esperto di quel determinato settore, quindi, la decisione del Giudice non sarebbe sufficientemente equa e precisa. 

 

 

Le Consulenze Tecniche possono riguardare differenti ambiti: ingegneria, medicina, meccanica, biologia, chimica, pedagogia e psicologia.

 

Lo psicologo in veste di CTU

Lo psicologo nel suo ruolo di perito o di Consulente Tecnico di Ufficio, è chiamato a fornire al giudice valutazioni tecnico-psicologiche rispetto ad una situazione nella quale sia importante comprendere la personalità delle persone, le relazioni interpersonali, oppure la qualità di competenze specifiche, come per esempio le capacità genitoriali di una coppia di coniugi, la qualità dell’attaccamento di un bambino ai propri genitori o parenti, etc.

Il compito dello psicologo in veste di CTU è nello specifico quello di acquisire informazioni sulle condizioni personologiche, sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti in causa nel processo

La consulenza tecnica in ambito psicologico si svolge attraverso colloqui, somministrazione di test psicologici, visite domiciliari e momenti di osservazione strutturata delle relazioni tra, per esempio, membri di una stessa famiglia o di una coppia, e così via…

Al termine del percorso, il perito convoca i soggetti esaminati e fornisce loro una “restituzione”, ovvero spiega quali sono i risultati delle sue osservazioni e cosa scriverà al Giudice.

 

Come già anticipato nel precedente articolo sulla riforma della giustizia minorile , le modifiche sono entrate in vigore a partire dal 30 giugno 2022 e riguardano i procedimenti instaurati successivamente a tale data. In particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2022 ha introdotto al R.D. n. 1368/1941 l'art. 24-bis, con il quale è stato istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero della giustizia, che fino ad ora non era presente. 

Per affidare l’incarico ad un CTU, il Giudice doveva sceglierlo nella rosa di quelli iscritti nell’albo del Tribunale di competenza e se voleva invece nominare un professionista iscritto in altro Tribunale o per niente iscritto, doveva chiedere preventivamente l’autorizzazione al Presidente del Tribunale. Questa modifica sarà utile sia per minori e famiglie che per i Giudici che potranno cercare professionisti con competenze di loro interesse in un albo nazionale nel quale emergeranno le competenze di ciascuno. Infatti il comma 34, art. 1 della L. 206/2001, modifica l'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dedicata all'albo del CTU e, quindi, nel predetto albo, dal 22 giugno 2022, oltre alle categorie medico chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria e amministrativa è possibile trovare anche quelle della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

L’elenco, accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, è suddiviso per categorie e contiene l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale confluiscono per via telematica le annotazioni dei provvedimenti di nomina. 

 

Ulteriori categorie e settori di specializzazione verranno stabiliti con Decreto del Ministero della Giustizia. Nello stesso provvedimento, verranno indicati:

  • i requisiti per l’iscrizione all’albo che verrà revisionato ogni due anni;
  • i contenuti e le modalità della comunicazione per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale.

Infine, nel decreto si stabilisce che:

  • i giudici che operano presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;
  • il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, comunicando il provvedimento al presidente del tribunale.

Inoltre la nuova disposizione stabilisce che il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dal rispettivo ufficio, assicurando anche adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi a mezzo di strumenti informatici, è prevista infatti la pubblicazione degli incarichi e dei compensi liquidati.

 

 

E ora dedichiamoci alla revisione della norma sul curatore speciale del minore:

di grande interesse e di immediata applicazione sono anche le norme relative al curatore speciale del minore, dal momento che si è intervenuto sulle disposizioni di cui all'art. 78 e all'art. 80 c.p.c. La riforma, infatti, ha riordinato le ipotesi in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte del processo e, quindi, le ipotesi in cui deve essergli nominato un rappresentate ad hoc, quale il curatore speciale (v. comma 30 e 3, art. 1, L. 206/21). 

 

Chi è il curatore speciale?

Il curatore speciale è un avvocato super partes chiamato ad assistere il minore durante l’iter processuale ed ha come obiettivo la difesa dei suoi interessi e dei suoi diritti. La sua funzione è quella di "dare voce" al minorenne all’interno del procedimento, in modo da poter perseguire il suo interesse quale obiettivo supremo.

L’art. 78 c.p.c.prevede che la nomina del curatore speciale del minore, nei giudizi civili, sia necessaria se i genitori, congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti eccedenti l’ordinaria amministrazione nell’interesse del figlio; quando manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi sono ragioni d’urgenza; se vi è conflitto di interesse con i genitori. In alcuni casi tale conflitto è presunto dal legislatore (ad es. nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità), altre volte, invece, la sussistenza dello stesso può essere valutata in relazione al caso concreto (ad es. nei casi riguardanti la responsabilità genitoriale o in quelli di affidamento dei figli).

 

Accanto alle ipotesi appena ricordate, la riforma Cartabia è intervenuta prevedendo come necessaria la nomina del curatore anche in questi altri casi (art. 78, terzo e quarto comma c.p.c.):

  • decadenza dalla responsabilità genitoriale;
  • in presenza di un provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare;
  • nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore;
  • in una situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
  • a fronte della richiesta del minore che abbia compiuto gli anni 14;
  • nei casi di temporanea inadeguatezza dei genitori, per gravi ragioni, a rappresentare gli interessi del minore

 

Ma, chi può chiedere la nomina del curatore speciale? La possono chiedere, oltre ovviamente al giudice, il pubblico ministero, uno o entrambi i genitori, chiunque ne abbia interesse, nonché, dal 22 giugno 2022 anche il minore ultraquattordicenne, ciò indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno adeguati a rappresentare il fanciullo nel procedimento.

Cosa fa il curatore speciale?  

La riforma ha introdotto la possibilità per il curatore speciale di avere poteri di natura sostanziale. Il curatore speciale è dotato del potere di rappresentanza processuale del minore, che consiste nel:

a) potersi costituire in giudizio;

b) prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori;

c) formulare domande ed istanze istruttorie, in merito alle quali il minore abbia un interesse specifico;

d) svolgere tutti gli incombenti processuali per i quali sono già maturate preclusioni o decadenze;

e) ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti;

f) poter impugnare ed essere parte del giudizio di seconde cure, laddove vengano impugnati capi delle decisioni riguardanti il minore. 

 

Il curatore potrà avere funzioni anche di rappresentanza sostanziale, come anticipato: potrà essere di ausilio per la risoluzione di gravi conflitti e nel superamento delle paralisi che si possono verificare nei casi di affidamento condiviso e di affidamento dell'Ente, nonché operare al di fuori del processo.

Non solo, ma la riforma ha consolidato i poteri che il curatore speciale è chiamato ad esercitare nel processo in rappresentanza del minore: la novella ha previsto che il curatore sia tenuto all'ascolto del minore (cfr. art. 80, comma 3, c.p.c.). In questo modo, dunque, nel "nuovo" curatore speciale del minore vengono a concentrarsi le separate figure del curatore e del difensore del minore, dal momento che tale figura assumerà anche le vesti di difensore tecnico del minore, ruolo, quest'ultimo, che sarà consentito, per mezzo di una nuova specializzazione all'uopo ideata, agli avvocati iscritti allo speciale albo (da tenere presso ciascun Tribunale, non presso gli ordini degli avvocati, in considerazione della formazione interdisciplinare loro richiesta).

 

GLI APPUNTI DELL’ESPLORATORIO

Approfondimenti: 

  1. C.T.U. e riforma del processo civile: un’occasione perduta
  2. VIDEO: il ruolo del C.T.U. spiegato in 4 minuti
  3. IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE DOPO LA RIFORMA
  4. IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Sostieni i nostri progetti

Grazie al tuo aiuto possiamo fare molto per le persone e la comunità: ogni tassello è importante per noi!

Dona ora

Rimani aggiornato sulle nostre attività

(max. 2 newsletter al mese)